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Lavoro e maternità

Giorni indennizzati

Nel caso delle lavoratrici dipendenti l'indennità non spetta alle operaie per le giornate festive. Alle impiegate viene corrisposta anche per questi giorni, fatta eccezione per le festività nazionali infrasettimanali cadenti di domenica e per la ricorrenza del Santo Patrono. Un conteggio particolare è previsto per le lavoratrici part-time.
La data del parto viene conteggiata nel periodo di astensione ante-partum, mentre dal giorno successivo comincia l'indennizzo del periodo post-partum.

Assegno di maternità dello stato

La domanda di assegno di maternità dello Stato (modello ASS.MAT./Stato) deve essere presentata, entro il termine di 6 mesi successivi al parto, alla sede Inps di residenza.
Nel caso in cui venga respinta dall'Inps per mancanza dei requisiti, la domanda di assegno viene trasmessa d'ufficio al Comune di residenza del richiedente, dove viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni.

Riposi giornalieri

La lavoratrice madre assicurata all'Inps per la maternità (con esclusione delle lavoratrici domestiche, a domicilio, autonome o parasubordinate) ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, ai seguenti riposi giornalieri indennizzati dall'Inps:

  • due ore al giorno, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore quotidiane. Le due ore possono essere fruite separatamente o cumulate;
  • un'ora al giorno se l'orario di lavoro quotidiano è inferiore alle sei ore. Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all'interno dell'azienda, o un asilo nido o un'altra struttura idonea, i riposi giornalieri si riducono della metà.

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