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Lavoro e maternità
Giorni indennizzati
Nel caso delle lavoratrici dipendenti l'indennità
non spetta alle operaie per le giornate festive.
Alle impiegate viene corrisposta anche
per questi giorni, fatta eccezione per le festività
nazionali infrasettimanali cadenti di domenica
e per la ricorrenza del Santo Patrono.
Un conteggio particolare è previsto per le lavoratrici
part-time.
La data del parto viene conteggiata nel periodo
di astensione
ante-partum, mentre dal
giorno successivo comincia l'indennizzo del
periodo post-partum.
Assegno di maternità dello stato
La domanda di assegno di maternità dello Stato
(modello ASS.MAT./Stato) deve essere presentata,
entro il termine di 6 mesi
successivi al parto, alla sede Inps di residenza.
Nel caso in cui venga respinta dall'Inps per
mancanza dei requisiti, la domanda di assegno
viene trasmessa d'ufficio al Comune di residenza
del richiedente, dove viene esaminata
quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni.
Riposi giornalieri
La lavoratrice madre assicurata all'Inps per la
maternità (con esclusione delle lavoratrici domestiche,
a
domicilio,
autonome
o
parasubordinate)
ha diritto, durante il primo anno di
vita del bambino, ai seguenti riposi giornalieri
indennizzati dall'Inps:
- due ore al giorno, se l'orario di lavoro è pari
o superiore alle sei ore quotidiane. Le
due ore possono essere fruite separatamente
o cumulate;
- un'ora al giorno se l'orario di lavoro quotidiano
è inferiore alle sei ore.
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione,
all'interno dell'azienda, o un asilo nido
o un'altra struttura idonea, i riposi giornalieri
si riducono della metà.
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